Per reclamo si intende la segnalazione di un disservizio inerente il rapporto
contrattuale o la gestione dei sinistri.
A tal proposito è possibile scrivere alla Compagnia al seguente indirizzo:
Sarà nostra cura provvedere alla risposta, in collaborazione con i Servizi aziendali
coinvolti dal caso segnalato.
Qualora non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo oppure in caso di assenza
di riscontro da parte della Compagnia nel termine massimo di quarantacinque giorni
dal ricevimento della richiesta, potrà rivolgersi ad ISVAP, Servizio Tutela degli
Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA, telefono 06.42.13.31.
In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di
settore da presentarsi direttamente all'ISVAP, nel reclamo deve essere indicato:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
Reclami relativi a Forme pensionistiche complementari (PIP)
Qualora la Compagnia non abbia fornito una risposta entro 45 giorni dal ricevimento
della richiesta oppure la risposta fornita non sia ritenuta soddisfacente, è possibile
scrivere alla COVIP.
L'esposto deve avere come destinatario principale la COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione e deve essere trasmesso mediante servizio postale al seguente indirizzo: Via in Arcione, 71 - 00187 ROMA;
- inviato via fax al numero: 06.69506.306
Informazioni sulle modalità di invio sono disponibili nel sito www.covip.it.
Reclami per questioni attinenti alla trasparenza informativa dei Prodotti Finanziario-Assicurativi
di tipo Unit-Linked, Index-Linked e Capitalizzazione
Qualora non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza
di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi alla
CONSOB - Via G.B. Martini 3, 00198 Roma, telefono 06.84771 o Via Broletto 7, 20123
Milano, telefono 02.724201, corredando l'esposto della documentazione relativa
al reclamo trattato dalla Compagnia.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni
si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre
alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. |